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Monitoraggio e Valutazione

Il Monitoraggio

Il Programma di Sviluppo Rurale prevede l’adozione di un sistema unico di monitoraggio e valutazione al fine di tracciarne l’andamento, l’efficacia e la pertinenza secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 1305/2013 - Titolo VII.

Il Sistema di monitoraggio e valutazione- articolo 67 del Regolamento (UE) 1305/2013 - è istituito di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, adottato dalla Commissione e persegue i seguenti obiettivi:

a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;

b) contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;

c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.

Tale sistema contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.

Gli indicatori comuni consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma.

Cruscotto di monitoraggio finanziario e procedurale

Vai alla Sezione Numeri del PSR

 

La Valutazione

Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una Relazione Annuale sull'Attuazione (RAA) dei Programmi di Sviluppo Rurale nel corso del precedente anno civile.

Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti così come indicato all’articolo 50 del regolamento comunitario 1303/2013.

La valutazione svolge il ruolo di valido supporto alla programmazione e misura l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti, contribuisce alla stesura delle relazioni di attuazione annuali.

Le relazioni di valutazione analizzano il grado di coerenza delle azioni intraprese rispetto alle priorità comunitarie.

La Valutazione del programma avviene attraverso due processi valutativi: Valutazione ex ante e valutazione ex post.

La valutazione ex ante  è elaborata nelle prime fasi della stesura del programma di sviluppo rurale in particolare nella definizione della logica d'intervento e nella fissazione degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda il secondo processo di valutazione, nel 2024 dovrà essere elaborata una relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale.

Secondo quanto disposto dal regolamento 1305/2013 - articolo 76 comma 3, gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul suo sito web.

 

Valutazione ex post PSR Calabria 2007-2013

Rapporto Valutazione ex post PSR Calabria 2007-13

Allegati - Rapporto Valutazione ex post PSR Calabria 2007-13

Sintesi Rapporto Valutazione  ex post_PSR Calabria 2007-13

 


 

 

 

Comitato di sorveglianza (CDS)

Il Comitato di Sorveglianza è istituito ai sensi degli articoli 47/48 e 49 del Regolamento (UE ) n.1303/2013 e dell’articolo 74 del Regolamento (UE ) n.1305/2013.


Il Comitato di Sorveglianza è istituito dallo Stato membro, d’intesa con l’Autorità di Gestione, per sorvegliare sull’attuazione del programma.
Il Comitato esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell’attuazione.


Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.


La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro e lo stesso comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
 

Regolamento interno Cds

Composizione del partenariato

_________________________________________________________

Convocazioni/Riunioni e verbali del Cds

Comitato di Sorveglianza  2020

Verbale Cds (04/12/2020)

Programma del 04/12/2020

Ordine del giorno (04/12/2020)

Convocazione Cds (04/12/2020)

_________________________________________________________

Comitato di Sorveglianza  2019

Verbale Cds (18/06/2019)

Programma del 18/06/2019

Convocazione Cds (18/06/2019)

_________________________________________________________

Comitato di Sorveglianza  2018

Verbale Cds (06/07/2018)

Convocazione Cds (06/07/2018)

Ordine del giorno (06/07/2018)

Presentazione (05-06/07/2018)

_________________________________________________________

Comitato di Sorveglianza 2017

Verbale Cds (23/06/2017)

Convocazione Cds (23/06/2017)

Ordine del giorno (22-23/06/2017)

Presentazione (23/06/2017)

_________________________________________________________

Comitato di Sorveglianza 2016

Convocazione Cds (12/02/2016)

Verbale Cds (12/02/2016)

 

 

 

AIUTI DI STATO

Tale sezione è dedicata agli Aiuti di Stato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e informazione stabiliti dall’art.9 del Regolamento (UE) 702/2014.

Per Aiuto di Stato si intende il finanziamento pubblico ad imprese o produzioni,  in grado di incidere sugli scambi interni  e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

E’ il Dipartimento delle politiche europee a curare il coordinamento tra tutte le amministrazioni centrali e regionali per assicurare il rispetto delle norme europee.

Nell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono indicati i presupposti che devono essere presenti affinché l'intervento costituisca un Aiuto di Stato secondo quanto dettato dal diritto dell'Unione europea.

Le quattro condizioni che devono essere tutte presenti in un provvedimento agevolativo sono le seguenti:

•    origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato mediante risorse pubbliche);
•    esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni;
•    esistenza di un impatto sulla concorrenza;
•    idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri

Gli Aiuti di Stato devono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione Europea e disciplinati dagli Orientamenti, pertanto sottoposti al controllo della Commissione e li concede solo quando rientrano in una delle deroghe previste dal trattato.
 

NORMATIVA  

  • REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006


Per approfondimenti in materia vai alla sezione Formazione interna

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